per danni Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente, a causa di guerre o di altri scontri armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' agli investitori, a risarcimento dei danni subiti, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di ogni altro Paese terzo. I pagamenti a tale titolo devono essere effettuati senza indebito ritardo ed essere liberamente trasferibili.

Testo vigente dal 23 maggio 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-05-17;160~accordo-art4 · fonte del testo