' dalla giurisdizione 1. Nel compimento degli atti d'ufficio i funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono assoggettati alla giurisdizione degli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato di residenza. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano tuttavia in caso di azione civile:

  • a)che risulti dalla stipulazione di un contratto concluso da un funzionario consolare o da un impiegato consolare, nel quale egli non rappresentava, espressamente o implicitamente, lo Stato d'invio, o
  • b)intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, natante o un aeromobile.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art27 · fonte del testo