dei casi di arresto, di detenzione o di procedimento In caso di arresto o di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimenti penali avviati contro di lui, lo Stato di residenza e' tenuto ad informarne immediatamente il Capo dell'Ufficio consolare. Se e' quest'ultimo ad essere direttamente colpito da una di queste misure, lo Stato di residenza ne deve informare lo Stato d'invio per via diplomatica.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art26 · fonte del testo