lavoratori ed i membri delle loro famiglie, qualora siano sottoposti ad imposizioni fiscali nello Stato ricevente, non sono assoggettati ad imposte e tasse diverse da quelle che versano i cittadini di questo Stato che si trovano nella medesima situazione.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;442~protocollo-art12 · fonte del testo