il salario o la remunerazione corrispettiva al rapporto di lavoro sono corrisposti ai lavoratori nello Stato ricevente, vengono adottati da tale Stato i necessari provvedimenti per autorizzare e facilitare il trasferimento nello Stato d'invio di una parte adeguata del salario o della remunerazione dei lavoratori. Detto trasferimento viene effettuato secondo le modalita' previste nello Stato ricevente.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;442~protocollo-art11 · fonte del testo