Un lavoratore soggetto alla legislazione di una delle due parti contraenti, ha diritto per i familiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altra parte alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della prima come se risiedessero sul territorio di quest'ultima parte.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art25 · fonte del testo