Un lavoratore soggetto alla legislazione di uno degli Stati contraenti, ha diritto per i familiari che soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo come se risiedessero sul territorio di quest'ultimo Stato.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art17 · fonte del testo