1. Il presente accordo sara' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, che potranno esprimere il loro assenso ad esservi vincolati attraverso: a la firma senza riserve relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione; oppure b la firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-30;438~accordo-art9 · fonte del testo