1. La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della data dello scambio degli strumenti di ratifica. 2. La presente Convenzione e' stipulata per una durata indeterminata. Essa potra' essere denunciata in qualsiasi momento a ciascuno degli Stati contraenti e la denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo a quello della sua notifica all'altro Stato.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art44 · fonte del testo