[1]Il presente Accordo sara' ratificato dalle Parti contraenti ed i rispettivi strumenti di ratifica saranno scambiati nella citta' di Roma. Entrera' in vigore a decorrere dal giorno in cui si scambino gli strumenti di ratifica e avra' durata indeterminata salvo denuncia di una delle due Parti da comunicarsi almeno un anno prima.

[2]IN FEDI DI QUANTO PRECEDE, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo, apponendovi i propri sigilli, in due esemplari originali, nelle lingue italiana e spagnola, facendo entrambi ugualmente fede.

[3]FATTO nella citta' di Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina, addi' ventinove del mese di ottobre dell'anno millenovecentosettantuno. Alberto BEMPORAD

[4]Arturo MOR ROIG

[5]Visto, il Ministro per gli affari esteri MEDICI

Testo vigente dal 14 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;282~art9 · fonte del testo