alle funzioni consolari previste dalla Convenzione di Vienna e della presente Convenzione, il funzionario consolare e' autorizzato a svolgere tutte le altre funzioni che non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente ed al cui esercizio non si oppongano le autorita' di quest'ultimo.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art42 · fonte del testo