Le disposizioni degli articoli 18 e 33, relative alle funzioni che un funzionario consolare puo' svolgere non sono tassative. Il funzionario consolare e' autorizzato a svolgere anche altre funzioni, purche':

  • a)siano conformi al diritto ed alla prassi internazionali relativi ai funzionari consolari come sono riconosciuti nel territorio: oppure
  • b)non siano in conflitto con la legislazione del territorio e le autorita' del territorio non si oppongano all'esercizio di esse.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art34 · fonte del testo