funzionari consolari possono compiere gli atti d'inventario e le altre operazioni necessarie per la conservazione dei beni e degli oggetti di qualsiasi natura lasciati dai cittadini, marittimi o passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art21 · fonte del testo