Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunita' saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una Imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesso versati. Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunita'.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~protocollo-art13 · fonte del testo