Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunita' cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13 secondo comma e 14. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi degli Stati membri.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~protocollo-art16 · fonte del testo