Al fine di garantire il buon funzionamento della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Commissione e' invitata a procedere in modo graduale e coordinato al trasferimento dei vari servizi, effettuando per ultimo il trasferimento dei servizi di gestione del mercato del Carbone e dell'Acciaio.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~allegato-ii-art11 · fonte del testo