E' istituita una Commissione delle Comunita' Europee, appresso denominata la Commissione. Tale Commissione sostituisce l'Alta Autorita' della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonche' le Commissioni della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica. Essa esercita i poteri e le competenze devolute a dette istituzioni, alle condizioni previste dai Trattati che istituiscono rispettivamente la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' dal presente Trattato.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art9 · fonte del testo