L'articolo 22 della Convenzione e' completato dal testo seguente, costituendo l'articolo 22 originale della Convenzione il paragrafo 1 e le disposizioni qui in appresso il paragrafo 2: "2. Inoltre, ogni Parte contraente che ha provveduto agli avvisi succitati comunichera' alla Parte interessata, a sua richiesta, in casi particolari, copie delle sentenze e delle misure di cui trattasi, nonche' ogni altra informazione relativa, per consentirgli di esaminare se esse richiedano misure sul piano interno. Tale comunicazione si fara' tra i Ministeri della giustizia interessati".

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;436~art4 · fonte del testo