La Convenzione si applichera' altresi':

  • a)alla notificazione degli atti riguardanti l'esecuzione di una pena, il recupero di una pena pecuniaria e il pagamento di spese processuali;
  • b)alle misure relative alla sospensione condizionale, alla pronuncia di una pena o alla sua esecuzione, alla liberazione condizionale, al rinvio dell'inizio dell'esecuzione della pena o all'interruzione della sua esecuzione.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;436~art3 · fonte del testo