[1]- Misure d'urgenza

[2]1. Le misure d'urgenza che le Parti contraenti possono essere indotte a prendere a seguito di circostanze particolari devono essere proporzionate alle cause che le giustificano ed essere sospese o abrogate qualora ne vengono meno i motivi. 2. Ogni qualvolta sara' possibile e senza nuocere all'efficacia delle misure, le Parti contraenti pubblicheranno le disposizioni relative a tali misure.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art12 · fonte del testo