[1]- Documenti

[2]1. Le Parti contraenti si adopereranno per promuovere, tra di loro e con i competenti organismi internazionali, l'utilizzazione di documenti allineati alla formula-quadro delle Nazioni Unite. 2. Le Parti contraenti accetteranno i documenti compilati mediante qualsiasi procedimento tecnico appropriato, purche' siano state osservate le norme ufficiali relative alla loro stesura, autenticita' e certificazione, e purche' siano leggibili e comprensibili. 3. Le Parti contraenti vigileranno affinche' i documenti necessari siano compilati ed autenticati in stretta conformita' con la legislazione ad essi relativa.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art9 · fonte del testo