L'ispezione fitosanitaria definita alla lettera e) dell'articolo 1 della presente Convenzione si estende anche all'ispezione dei mezzi ed alle condizioni di trasporto dei vegetali e dei prodotti vegetati. Puo' comprendere anche le misure volte a garantire la conservazione delle specie vegetali minacciate di estinzione.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-4-art2 · fonte del testo