1. I servizi fitosanitari collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accelerare il passaggio dei vegetali e dei prodotti vegetali soggetti all'ispezione fitosanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili. 2. Qualora una spedizione di vegetali o di prodotti vegetali sia trattenuta durante l'ispezione fitosanitaria, il servizio responsabile si adoperera' per informarne al piu' presto il corrispondente servizio del paese di esportazione, indicando le ragioni del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-4-art6 · fonte del testo