A modifica dell'articolo 52 della convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, successivamente modificato dagli accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il 6 marzo 1968 ed il 10 settembre 1971, la somma che il Governo italiano versa al Governo di San Marino in corrispettivo delle rinunce fatte da quest'ultimo agli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, numeri 1), 2), 3) e 4), della convenzione del 31 marzo 1939, e' elevata, a partire dal 1 gennaio 1975, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, a 3 miliardi di lire annue.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;433~accordo-art3 · fonte del testo