Il Governo della Repubblica di San Marino versera' le annualita' occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 1 - comprensive della quota capitale ed interessi, calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento - al Tesoro italiano, il quale, dopo - averle riscosse, provvedera' a corrisponderle alla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Governo sammarinese. A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, sino a concorrenza dell'ammontare di ciascuna annualita' di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, come modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960 e in data odierna.

Testo vigente dal 22 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-22;373~convenzione-art2 · fonte del testo