[1]Proprieta' intellettuale

[2]1. Le Agenzie attuatrici garantiscono un'efficace protezione dei diritti di proprieta' intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione realizzati nel quadro del presente Accordo, nel dovuto rispetto degli accordi internazionali firmati dalle Parti. 2. Le condizioni e i termini specifici e dettagliati che determineranno la proprieta' e l'uso dei diritti di proprieta' intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione, saranno definiti in ciascun accordo attuativo.. • 3. Le Agenzie attuatrici si informeranno reciprocamente in modo tempestivo in merito a qualsiasi invenzione o opera protetta da diritto d'autore, che scaturiscano nell'ambito dei programmi di cooperazione.

Testo vigente dal 6 maggio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-04-14;43~accordo-quadro-art9 · fonte del testo