[1]Riservatezza

[2]1. Le Parti mantengono riservate tutte le informazioni scambiate ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti. 2. Tutte le informazioni scambiate dalle Agenzie attuatrici nel corso della realizzazione dei programmi di cooperazione sono considerate riservate, salvo quanto diversamente convenuto da CONAE e da ASI per iscritto nei pertinenti accordi attuativi. 3. Ciascun accordo attuativo definira', tra l'altro, i termini e le condizioni del trattamento delle informazioni riservate scambiate durante lo sviluppo dei programmi di cooperazione.

Testo vigente dal 6 maggio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;43~accordo-quadro-art10 · fonte del testo