[1]1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti stabiliscono direttamente le disposizioni che regolano l'applicazione del presente Accordo.

[2]2. Viene istituita una Commissione mista italo - norvegese composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore della Direzione delle Dogane e delle Accise norvegese o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

[3]3. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.

Testo vigente dal 29 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43~accordo-art21 · fonte del testo