1. Le amministrazioni doganali possono adottare misure affinche' i loro funzionari responsabili dell'accertamento o repressione delle infrazioni doganali mantengono rapporti diretti tra di loro. 2. Le amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo. 3. Viene istituita una Commissione mista italo-azera composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Capo del Comitato Statale delle Dogane della Repubblica dell'Azerbaigian, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere. 4. Le controversie per le quali la Commissione mista italo-azera non trovi soluzione vengono sanate per via diplomatica.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;100~accordo-art21 · fonte del testo