1. Il Laboratorio agira' in stretta cooperazione con la CEBM. 2. Il Laboratorio puo' decidere di cooperare con Stati non membri, con organismi nazionali di tali Stati, con organizzazioni internazionali governative o non governative. Tale cooperazione, nonche' le sue condizioni e modalita' verranno definite di volta in volta secondo le circostanze dal Consiglio mediante decisione presa all'unanimita' degli Stati membri presenti e votanti.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-19;427~accordo-art4 · fonte del testo