[1]e Mezzi

[2]1. Il Laboratorio favorisce la cooperazione tra gli Stati europei nella ricerca fondamentale, nello sviluppo di strumenti avanzati e nell'insegnamento ad alto livello nel campo della biologia molecolare nonche' in altri campi di ricerca essenzialmente connessi a questo; a tale scopo esso concentra la propria attivita' su quei lavori che non vengono effettuati ne' abitualmente ne' facilmente dalle istituzioni nazionali. I risultati dei lavori sperimentali e teorici del Laboratorio vengono pubblicati o altrimenti resi generalmente accessibili. 2. Per assolvere ai suoi compiti, il Laboratorio attua un programma che prevede:

  • a)l'applicazione di concetti e metodi molecolari per la ricerca relativa ai processi biologici di base;
  • b)lo sviluppo e l'applicazione degli strumenti della tecnologia necessaria;
  • c)fornitura di locali di lavoro e di installazioni di ricerca per scienziati ospiti;
  • d)attivita' di formazione ed insegnamento ad alto livello. 3. Il Laboratorio puo' creare a far funzionare gli impianti necessari per il suo programma. Il Laboratorio comprende:
  • a)l'equipaggiamento necessario per l'attuazione del programma perseguito dal laboratorio;
  • b)gli edifici necessari per accogliere l'equipaggiamento menzionato alla precedente lettera a), l'amministrazione del Laboratorio per assicurare l'attuazione delle sue altre funzioni. 4. Il Laboratorio organizza e patrocina il piu' largamente possibile la cooperazione internazionale nei settori di ricerca definiti al par. 1) e 2) del presente articolo, in armonia col programma generale della CEBM. Tale collaborazione comprende in particolare la promozione di contatti e scambi fra scienziati e la diffusione delle informazioni. Nell'ambito dei fini che si propone, il Laboratorio fara' in modo, inoltre, di collaborare il piu' largamente possibile con altri organismi di ricerca mediante la cooperazione e la consultazione. Il Laboratorio evitera' di svolgere lavori che vengono gia' effettuati da organismi suddetti.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;427~accordo-art2 · fonte del testo