[1]Articolo XII

[2]L'ammontare del risarcimento che lo Stato di lancio sara' tenuto ad effettuare ai sensi della presente Convenzione sara' determinato in conformita' del diritto internazionale e dei principi di giustizia ed equita', di modo che il risarcimento del danno sia tale da reintegrare la persona, fisica o giuridica, lo Stato o l'organizzazione internazionale richiedente nella condizione che sarebbe esistita se il danno non si fosse verificato.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artxii · fonte del testo