[1]Articolo XI

[2]1. La presentazione di una richiesta di risarcimento di danni ad uno Stato di lancio ai sensi della presente Convenzione non richiede il preventivo esaurimento delle azioni interne che possano essere a disposizione di uno Stato richiedente o delle persone fisiche o giuridiche che esso rappresenta. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce ad uno Stato, o alle persone fisiche o giuridiche che esso puo' rappresentare, di presentare una richiesta davanti ai tribunali od agli organi amministrativi di uno Stato di lancio. Uno Stato, tuttavia, non ha diritto a presentare una richiesta a termini della presente Convenzione per quanto riguarda un danno per cui e' stata presentata richiesta davanti ai tribunali od agli organi amministrativi di uno Stato di lancio, e neppure a termini di un altro accordo internazionale dal quale gli Stati interessati fossero legati.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artxi · fonte del testo