[1]Articolo VII.

[2]Ciascuna Parte contraente puo' imporre o permettere che siano imposti giusti e ragionevoli oneri per l'uso di pubblici aeroporti e di altre infrastrutture poste sotto il proprio controllo, a condizione che tali oneri non siano maggiori di quelli imposti per l'uso degli stessi aeroporti e infrastrutture ai propri aeromobili nazionali impiegati nell'esercizio di analoghi servizi internazionali.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~artvii · fonte del testo