[1]Articolo III.

[2]1. - Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente, tramite i canali diplomatici, una impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. - Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo, deve concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio. 3. - Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dell'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione che essa e' in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti da esse applicate normalmente all'esercizio di servizi aerei internazionali. 4. - Ciascuna Parte contraente ha il diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni di esercizio menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo oppure di imporre le condizioni appropriate che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti indicati nell'articolo II del presente accordo, in tutti i casi in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa. 5. - L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare a esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo XII.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~artiii · fonte del testo