Ciascuna Parte contraente puo' notificare in ogni momento all'altra se desidera porre fine al presente accordo. Tale notifica deve essere comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Ove venga inviata detta notifica, il presente accordo ha termine dodici mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che la notifica di denuncia non sia ritirata di comune accordo prima dello scadere di tale periodo. Ove l'altra Parte contraente non accusi ricevuta della notifica, si riterra' che questa sia stata ricevuta quattordici giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~art16 · fonte del testo