di salvaguardia Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione incidera' su:

  • a)l'applicabilita' del diritto internazionale umanitario e delle norme universalmente riconosciute in materia di diritti dell'uomo sancite da strumenti, internazionali per quanto riguarda la protezione delle operazioni delle Nazioni Unite, nonche del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, ovvero il dovere di tale personale di rispettare tale diritto e tali norme;
  • b)i diritti ed i doveri degli Stati, in conformita' con la Carta delle Nazioni Unite, per quanto riguarda il consenso all'ingresso delle persone nel loro territorio;
  • c)il dovere del personale delle Nazioni Unite e del personale associato di comportarsi conformemente al mandato di un'operazione delle Nazioni Unite;
  • d)il diritto degli Stati che forniscono volontariamente personale ai fini di un'operazione delle Nazioni Unite di ritirare tale personale, ponendo fine alla sua partecipazione all'operazione;
  • e)il diritto ad un adeguato indennizzo in caso di decesso, invalidita, incidente o malattia' delle persone volontariamente assegnate da uno Stato ad un'operazione delle Nazioni Unite ed imputabili all'esercizio delle funzioni di mantenimento della tace.

Testo vigente dal 14 dicembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425~allegato-art20 · fonte del testo