di applicazione 1. La presente Convenzione si applica al personale delle Nazioni Unite ed al personale associato, come pure alle operazioni delle Nazioni Unite, in base alle definizioni di cui all'Articolo 1. 2. La presente Convenzione non si applica alle operazioni delle Nazioni Unite autorizzate dal Consiglio di Sicurezza come azioni coercitive, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, nell'ambito delle quali il personale viene impiegato come combattente contro le forze armate organizzate, ed alle quali si applichi il diritto dei conflitti armati internazionali.

Testo vigente dal 14 dicembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425~allegato-art2 · fonte del testo