[1]dei riferimenti dell'Accordo di Madrid a talune disposizioni della Convenzione di Parigi

[2]Il riferimento, negli articoli 5 e 6.2 dell'Atto di Lisbona, agli articoli 16, 16-bis e 17-bis della Convenzione generale sara' considerato come un riferimento alle disposizioni dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale che corrispondono a detti articoli.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~atto-art2 · fonte del testo