Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano le sanzioni di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497. La violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione di cui all'articolo 20, settimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. In relazione alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e' sempre ordinata la confisca dell'esplosivo non contrassegnato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche in caso di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 19 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-20;420~art5 · fonte del testo