Sono vietati la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione a qualsiasi titolo, la detenzione, il trasporto o comunque l'uso degli esplosivi non contrassegnati secondo le modalita' previste dall'articolo I, paragrafo 3, della Convenzione. Sono consentite la detenzione e la utilizzazione degli esplosivi al plastico non dotati di contrassegno soltanto per le finalita' di cui all'annesso tecnico, 1a parte, paragrafo II, della Convenzione.

Testo vigente dal 19 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-20;420~art3 · fonte del testo