[1]Commercio e sviluppo sostenibile

[2]1. Le parti riconoscono il contributo che la promozione di politiche commerciali, ambientali e sociali che si sostengano a vicenda puo' apportare all'obiettivo di sviluppo sostenibile. 2. A integrazione delle attivita' di cui ai titoli III e IV della parte III, le parti decidono di cooperare, tra l'altro:

  • a)elaborando programmi e azioni riguardanti l'attuazione e l'applicazione degli aspetti commerciali degli accordi multilaterali sull'ambiente e della legislazione ambientale;
  • b)sostenendo lo sviluppo di un quadro favorevole agli scambi di beni e servizi che contribuisca allo sviluppo sostenibile, anche attraverso la diffusione di pratiche incentrate sulla responsabilita' sociale delle imprese;
  • c)promuovendo gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali gestite in modo sostenibile, anche grazie a misure efficaci riguardanti la conservazione e la gestione sostenibile della fauna selvatica, delle risorse ittiche e delle foreste, nonche' elaborando misure volte a contrastare il commercio illegale avente ripercussioni sull'ambiente, anche mediante le attivita' di contrasto e la cooperazione doganale;
  • d)rafforzando la capacita' istituzionale di analisi e di intervento in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art77 · fonte del testo