[1]Prodotti tradizionali e artigianali

[2]Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per promuovere la fabbricazione di prodotti tradizionali e artigianali. La cooperazione potrebbe concentrarsi, piu' specificatamente, sui seguenti aspetti:

  • a)sviluppo di capacita' al fine di favorire reali opportunita' di accesso al mercato per i prodotti artigianali;
  • b)sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese delle aree urbane e rurali che fabbricano ed esportano prodotti artigianali, anche attraverso il potenziamento delle istituzioni di sostegno competenti;
  • c)incentivo a preservare i prodotti tradizionali;
  • d)miglioramento delle prestazioni economiche dei fabbricanti di prodotti artigianali.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art76 · fonte del testo