[1]Dogane

[2]1. Le parti promuovono e facilitano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire la sicurezza alle frontiere, la semplificazione delle procedure doganali e l'agevolazione del commercio legittimo pur mantenendo le proprie capacita' di controllo. 2. La cooperazione comporta, tra l'altro:

  • a)scambi di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
  • i)semplificazione e ammodernamento delle procedure doganali;
  • ii)agevolazione delle operazioni di transito;
  • iii)applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale da parte delle autorita' doganali;
  • iv)rapporti con la comunita' imprenditoriale;
  • v)libera circolazione delle merci e integrazione regionale;
  • vi)organizzazione in materia di controlli doganali alle frontiere;
  • b)elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati;
  • c)promozione del coordinamento tra tutte le autorita' di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero. 3. Le parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in ambito doganale. A tal fine, esse possono istituire di comune accordo strumenti bilaterali.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art71 · fonte del testo