L'Autorita' o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorita' centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformita' alla formula-modello allegata alla presente Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti ne' altra formalita' equivalente. La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art3 · fonte del testo