L'autenticazione apposta su una scrittura privata da un'autorita' giudiziaria od amministrativa o da un notaio di uno degli Stati contraenti, non ha bisogno di alcuna legalizzazione diplomatica, consolare od interna, o di altre formalita' equivalenti nel caso in cui l'atto debba essere usato nell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 11 maggio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;176~art3 · fonte del testo