Ogni Stato contraente puo' designare, oltre alla Autorita' centrale, altre autorita', di cui determinera' le competenze. Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorita' centrale. Gli Stati federali hanno la facolta' di designare piu' Autorita' centrali.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art18 · fonte del testo