Gli atti extragiudiziari delle autorita' degli ufficiali "ministeriali" di uno Stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro Stato contraente nei modi ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art17 · fonte del testo