[1]Il terzo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte".

[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 6 febbraio 1981

[4]PERTINI

[5]FORLANI - COLOMBO - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~art10 · fonte del testo