[1]ARTICOLO V

[2]Le due Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate cosi' come sui risultati della loro applicazione.

Testo vigente dal 16 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-02;41~accordo-artv · fonte del testo